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Decreto Aiuti-bis - Energia

  • dianaivanova18
  • Aug 26, 2022
  • 1 min read

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.Mise 21.12.2017, e’ riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiorioneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 3° trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 2° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.


Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, dove l’impresa destinataria del contributo, nel 2° e 3° trimestre dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2° trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale и riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il 3° trimestre dell’anno 2022. L’Autoritа di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.



26 agosto 2022

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