FATTURAZIONE ELETTRONICA PER ACQUISTI ESTERI E IN REVERSE CHARGE Dal 1° luglio 2022 entrerà in vigor
- dianaivanova18
- Jun 17, 2022
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FATTURAZIONE ELETTRONICA PER ACQUISTI ESTERI E IN REVERSE CHARGE
Dal1° luglio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni
transfrontaliere tramite il sistema di Interscambio (SDI) in formato XML, così come avviene
attualmente per l’invio delle fatture elettroniche (D.L. n. 146/2021).
Per lefatturepassive ricevute, il cessionario/committente dovrà emetterel’autofattura
integrata dell’IVAe trasmetterla allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo a quello
di:
-ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazione INTRA
UE),
-effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni EXTRA UE)
Per le fatture passive, ricevute dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generareun
documento elettronico-autofattura-con aliquota iva del 22% di tipo
-TD17(integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero),
-TD18(integrazione per acquisto di beni intracomunitari)
-TD19(integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR
633/72)situazione dove i beni, acquistati indifferentemente da UE o ExtraUE, sono
già presenti nel territorio nazionalecome, ad esempio,gli acquisti fatti su Amazon
per merce già presente nei magazzini in Italia).
Rientrano in questa tipologia anche gli acquisti da S. Marino e da Città del Vaticano.
Si consiglia di istituire un registro sezionaleIVAcon numerazione progressiva ad hoc.
REVERSE CHARGE PER ACQUISTI CON FATTURE ELETTRONICHE
qualora si riceva una fattura nazionale, cioè una fattura per transazioni tra operatori che
risiedono nel territorio italiano, daun fornitore italiano operantead esempionelsettore
edilizio.
La stessa sarà una fattura elettronica, con codice“Tipodocumento TD01 o TD02 o TD24”
conuno dei nuovi “codici natura” N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato).
Il soggetto ricevente dovrà emettere un’autofattura elettronica integratacon aliquota iva 22%,
ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R n.633/72,che dovrà transitare dal Sistema di Interscambio
(SdI)e trasmetterla allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento
del documento comprovante l’operazione(fattura acquisto).
La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:
-Tipo documento TD16
-Campo cedente/prestatore: dati del fornitore italiano che ha emesso la fattura in
reverse charge
-Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua
l’integrazione
-Campo 2.1.1.3 della sezione “DatiGenerali” deve riportare la data di ricezione della
fattura in “reverse charge” o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della
fattura emessa dal fornitore
-Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione
progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA
-Campoimponibiledeve esserel’imponibile della fattura inviata dalfornitore
nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente
-Campo 2.1.6deve riportare gliestremi dellafattura originaria emessa dal fornitore
nazionale.
Per le modalità operative, si faccia riferimento alproprioprogramma di gestione delle fatture.
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.
Studio Tributario Arosio

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